La dichiarazione di successione

Cosa fare

L'imposta di successione è stata abolita e non si paga più sulle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001.
Ora sugli eredi gravano due obblighi, ma soltanto se fanno parte dell'eredità  beni immobili.
Questi obblighi consistono nel  pagare le imposte ipotecarie e catastali e presentare la dichiarazione di successione, utilizzando l'apposito modulo.
Sugli immobili ereditati non è invece necessario presentare la dichiarazione Ici, anche se il Comune può richiedere la Comunicazione Ici, una procedura semplificata.
Se non sono presenti immobili nell'eredità, gli eredi non hanno alcun obbligo, nemmeno se, paradossalmente, il patrimonio ereditato è rilevante.
Bisogna comunque prestare attenzione a tutte le eventuali pendenze del defunto.

La dichiarazione principale va presentata entro un anno dalla morte del soggetto.
Potrebbe risultare necessario presentare una dichiarazione modificativa, integrativa e sostitutiva in caso di variazioni avvenute entro 12 mesi dall'apertura della successione.

La dichiarazione integrativa va presentata quando occorre inserire nell'eredità altri beni, non dichiarati nella principale. Non è invece possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

La dichiarazione modificativa si presenta per modificare mappe catastali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'eredità .
Con questa dichiarazione si possono inserire nuovi eredi oppure modificare beni e/o eredi presenti in dichiarazioni precedenti.

La dichiarazione sostitutiva viene presentata in caso di errore nella principale, che viene completamente sostituita.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti gli eredi che non abbiano rinunciato all'eredità, i legatari ( per il legato) oppure i loro rappresentanti legali, chi ha il possesso temporaneo dei beni in caso di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Se le persone obbligate sono diverse, è sufficiente che la dichiarazione la presenti una sola di esse.

La dichiarazione va presentata ( o modificata, se necessario) entro un anno dalla data di apertura della successione , in pratica dalla data del decesso.

Ci possono essere eccezioni:

- se è prevista la figura del rappresentante legale degli eredi, del curatore di eredità giacente e dell'esecutore testamentario, la scadenza decorre dalla data, successiva a quella di apertura della successione , in cui quel soggetto ha avuto notizia della nomina;

- se c'era in corso il fallimento del defunto, o viene dichiarato entro 6 mesi dalla morte , la decorrenza parte dalla data di chiusura del fallimento;

- nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, decorre dalla data di immissione nel possesso dei beni oppure, se non c'è stata, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza che ha dichiarato la morte presunta;

- nel caso in cui gli eredi abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la decorrenza parte dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario stesso.

La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.
La dichiarazione può essere spedita con raccomandata oppure può essere consegnata a mano e, in questo caso, bisogna chiedere che sia rilasciata una ricevuta.
Se il defunto risiedeva all'estero, l'ufficio competente è quello in cui il defunto ha avuto l'ultima residenza italiana. Se quest'ultima fosse sconosciuta, la dichiarazione deve essere presentata  all'ufficio locale dall'Agenzia delle Entrate di ' Roma 6', Via Canton N°20, 00144 Roma ( ul.roma6@agenziaentrate.it).
Nel caso di presentazione ad ufficio non competente, la dichiarazione viene considera come non presentata.

Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare le imposte ipotecarie e catastali, da pagare tramite il modello F23 in qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta.

L'imposta ipotecaria viene calcolata sul valore dell'immobile , determinato con le stesse modalità valide per l'applicazione dell'imposta di registro: occorre moltiplicare la rendita catastale( non rivalutata) per i moltiplicatori, che variano a seconda della categoria  catastale a cui appartiene l'immobile e se questa è prima o seconda casa. L'aliquota per determinare l'imposta è del 2% ed il codice tributo da utilizzare è 649T.
L'imposta catastale è calcolata applicando l'aliquota fissa dell'1% al valore dell'immobile ( determinato sempre applicando gli stessi moltiplicatori).  Il codice tributo in questo caso è 737T.
Se l'erede è nelle condizioni di poter sfruttare l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, sia l'imposta ipotecaria che quella catastale sono dovute in misura fissa ed in questo caso bisognerà allegare alla dichiarazione di successione una dichiarazione sostitutiva  in cui viene dichiarata la volontà di avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa evidenziando la sussistenza di tutti i requisiti.
L'agevolazione spetta per un solo immobile inserito nella successione.
Se ci sono più beneficiari, è sufficiente che uno di essi abbia i requisiti per l'agevolazione, per estenderla automaticamente anche agli altri.
L'agenzia delle Entrate ha poi precisato che chi ha usufruito delle agevolazioni per la prima casa in sede di successione lo potrà ancora fare in caso di successivo acquisto di altro immobile. Oltre all'imposta ipotecaria e catastale, bisogna versare la tassa ipotecaria (codice tributo778T), l'imposta di bollo(codice tributo 456T) ed i tributi speciali catastali(codice tributo964T). Se bisogna dichiarare un fabbricato ed un terreno, occorre versare due volte, perchè le conservatorie sono diverse.

Gli Eredi devono ricordarsi che il defunto potrebbe avere ancora qualcosa in sospeso con il fisco per i mesi in cui è rimasto in vita nel corso dell'anno, come ad esempio Irpef, Ici e Tarsu. Per quest'ultima è sufficiente comunicare agli uffici del Comune la variazione della persona tenuta al pagamento.
Per l'Ici non è necessario fare la dichiarazione , ma uno degli eredi dovrà ricordarsi di pagarla a nome del defunto per i mesi in cui era proprietario dell'immobile. Per i mesi restanti, gli eredi dovranno pagarla a proprio nome, per la quota d'immobile ereditata. Il mese si conta per intero se il periodo di possesso è stato superiore ai 14 giorni.
 Per quanto riguarda l'Irpef, l'anno successivo al decesso bisogna verificare se il defunto era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Nell'eventualità in cui rientrasse nei casi di esonero, potrebbe comunque essere conveniente farlo per recuperare, ad esempio, le spese mediche di una certa entità. Uno solo degli eredi deve presentare la dichiarazione per conto del defunto: deve compilare il Modello Unico indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce compilando il riquadro 'riservato a chi presenta la dichiarazione per altri' per indicare le proprie generalità, specificando nella casella'Codice carica' il codice 7, corrispondente all'erede, mentre nel campo 'data' deve indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso. Nei dati del contribuente barrerà la casella 6 dello stato civile(deceduto/a).

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